Cos'è
La nuova disciplina - obbligatoria per le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi - intende operare una radicale “decertificazione”, sostituendo alla tradizionale produzione di certificati l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti o, in alternativa, la produzione da parte degli interessati di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Le principali novità
Le principali novità, introdotte dalla nuova normativa sotto forma di modifiche ed integrazioni degli articoli 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 74 delle legge n. 445/2000, sono le seguenti:
- Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della p.a. ed i gestori dei pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (per le fattispecie elencate dall’art. 46 della L. 445/2000) o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47). Di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli; tali comportamenti integrano, per espressa disposizione di legge, violazione dei doveri d’ufficio.
- Sui certificati rilasciati ai soggetti privati (gli unici rilasciabili) deve essere apposta - a pena di nullità espressamente prevista per legge - la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.